Oggi, 20 giugno, è la giornata internazionale del rifugiato indetta dall'ONU. La prima volta venne celebrata nel 1951 in occasione della Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati. La Convenzione, firmata da 144 Stati contraenti, definisce il termine “rifugiato” e specifica tanto i diritti dei migranti forzati quanto gli obblighi legali degli Stati di proteggerli.
Il principio fondamentale è quello del non-refoulement, che afferma che nessun rifugiato può essere respinto verso un Paese in cui la propria vita o libertà potrebbero essere seriamente minacciate. Oggi è ormai considerato una norma di diritto internazionale consuetudinario. Non va confuso il diritto d'asilo con lo status di rifugiato. Al livello internazionale, l’asilo non si configura come un diritto soggettivo dell’individuo a ottenerlo, ma come un potere discrezionale dello Stato, cui spetta decidere, nell’ambito dell’esercizio della propria sovranità, se concederlo. Per quanto riguarda l’Italia, l’art. 10, co. 3, della Costituzione stabilisce che lostraniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Nel diritto internazionale, non esiste una normativa specifica che regoli la condotta degli Stati in materia di asilo. Il diritto di concedere l’asilo può però subire limitazioni in base ai trattati internazionali di cui lo Stato è parte, specie quelli di estradizione.
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